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Statuto

Statuto dell'Associazione culturale TE.AM. El Flèr

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata TE.AM. El Flèr ed ha durata illimitata.

Art. 2

Il prevalente scopo dell'Associazione è quello di promuovere e diffondere il teatro in tutte le sue forme e linguaggi diversi, e tutte le attività ad esso connesse. L'Associazione TE.AM. "El Flèr" non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura e dell'arte, prevalentemente nel settore dell'arte del teatro. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 3

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- promozione e diffusione del teatro in tutte le sue forme e linguaggi

- attività culturali connesse all'ambito teatrale

- diffusione e utilizzo della recitazione come forma di comunicazione.

Per raggiungere gli scopi appena menzionati l'Associazione TE.AM. "El Flér" potrà svolgere le seguenti attività:

a) incrementare la crescita culturale della popolazione mediante la promozione, la diffusione e la produzione di spettacoli;

b) tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati iscritti;

c) promuovere ed attuare intese con altre Associazioni per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

d) mantenere ed incrementare le relazioni con altre Associazioni similari, sia a carattere regionale che nazionale ed internazionale;

e) promuovere dei corsi di formazione ed aggiornamento nei settori della recitazione, della regia, della scenotecnica, delle luci, dei costumi e del trucco, nonché di tutti quei settori che abbiano interesse per il teatro amatoriale;

f) promuovere, raccogliere, favorire ed elaborare studi, elementi, notizie e dati di natura tecnica riguardanti le condizioni e l'attività teatrale della Provincia ed ogni altro studio o ricerca che ne possa favorire la crescita e l'incremento qualitativo e quantitativo;

g) adempiere ad ogni compito che venga ritenuto utile alla diffusione del Teatro per i dilettanti ed affiancare in tale attività iniziative promosse da organi comunali, provinciali, regionali e nazionali.

L'Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad Associazioni di carattere nazionale ed internazionale, aventi i medesimi scopi.


Art. 4

La sede legale è situata nel Comune di Sella Giudicarie - frazione Roncone - provincia di Trento.

Art. 5

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

l Soci si dividono in Soci Fondatori ed Ordinari. I Soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. I Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica nessuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, tranne per il carattere di perpetuità del socio fondatore il quale non è soggetto a rinnovare annualmente la propria iscrizione ma solo al pagamento della relativa quota.

Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi sociali. E' esclusa una partecipazione all'associazione a tempo determinato.

E'prevista la figura del "Sostenitore" il quale provvede a versamento di una quota, volontariamente o aderendo ad iniziative specifiche attuate dal TE.AM. "El Flèr", in segno tangibile di appoggio all'attività dell'Associazione. Il Sostenitore può partecipare alle riunioni ma non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. ln tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. ll Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, questa si intende rifiutata; nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. ll genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.


Art. 6

ll Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 7

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso. Tale diretto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. La qualità di associato si perde: - per dimissioni; - per mancato pagamento della quota associativa annuale; - per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. - per scioglimento dell'Associazione.

Art. 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo II

Organi dell'Associazione

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento della quota associativa annuale, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e provvede inoltre a:

- eleggere gli organi sociali;

- delineare il programma delle attività sociali;

- deliberare sulle modifiche del presente statuto;

- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. La nomina del Presidente dell'Associazione potrà essere demandata al Consiglio Direttivo. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, email, ecc.) almeno dieci giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza dì almeno la metà degli associati. ln seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per Ie votazioni si procede per alzata dì mano oppure per appello nominale, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta uno o più soci presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. ll verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.


Art. 11

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Art. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, compreso il Presidente, pari a 5 (= cinque). l membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. l consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. l membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;

- nomina, al suo interno, Presidente -Vice Presidente -Segretario; - ammissione dei nuovi Soci;

- esclusioni associati;

- redazione annuale del bilancio consuntivo. La carica di consigliere non prevedere alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art. 13

ll Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. ln difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di prevviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. ll consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe, Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare la maggioranza degli stessi, l'intero consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del consiglio Direttivo.


Art. 14

ll Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione difronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. ln caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. ln caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. ll Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri soci con procura generale o speciale.


Titolo III

Patrimonio Sociale


Art. 15

ll Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni ed in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. ll Patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.


Art. 16

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. ll bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono I'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.


Art. 17

E'vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'eventuale utile di gestione sarà reinvestito per il perseguimento degli scopi istituzionali.


Titolo IV

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 18

ln caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad identiche o analoghe. altra Associazione con finalità analoghe o identiche.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile vigenti in materia.


Art. 20

L'Associazione aderisce alla Co.F.As. -Compagnie Filodrammatiche Associate -con sede in Trento, della quale accetta Statuto e Regolamenti. Del presente Statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare due copie, delle quali, una sarà depositata presso gli archivi sociali ed una presso la spettabile Co.F.As.

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